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Gli operatori di specifici settori, per poter svolgere la propria attività, devono richiedere all’Autorità Competente Locale (ASL, AUSL, ATS) il rilascio del riconoscimento previsto dalla pertinente normativa comunitaria, come di seguito elencata:
Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
Regolamento (CE) n. 853/2004, stabilisce norme igieniche specifiche per l'igiene dei prodotti alimentari
Regolamento (CE) N. 183/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi
Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
Regolamento (UE) N. 210/2013 sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 degli stabilimenti che producono germogli
La normativa sopra richiamata prevede che l’Autorità Competente Locale, prima di rilasciare l’atto di riconoscimento definitivo, possa emettere un atto di riconoscimento condizionato.
In particolare, l’Autorità Competente Locale procede al riconoscimento dello stabilimento per le attività interessate soltanto se l’operatore ha dimostrato di soddisfare i pertinenti requisiti previsti dalla normativa.
L’Autorità competente locale può concedere un riconoscimento condizionato qualora lo stabilimento soddisfi tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfi gli altri requisiti operativi previsti della normativa. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti pertinenti, l’Autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. Il riconoscimento condizionato non eccede tuttavia complessivamente sei mesi.
Le disposizioni comunitarie richiamate sono state recepite nell’ordinamento regionale lombardo con appositi provvedimenti.
Allo stato attuale, nel flusso procedimentale previsto nelle specifiche tecniche di cui al D.p.r. n. 160/2010, non è configurata la fattispecie del riconoscimento condizionato in quanto è previsto unicamente il flusso relativo al rilascio del provvedimento finale. Il rilascio del riconoscimento condizionato, che consente all’operatore di operare, non si configura come chiusura del procedimento amministrativo di riconoscimento che si conclude con il rilascio del riconoscimento definitivo.
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Gli operatori di specifici settori, per poter svolgere la propria attività, devono richiedere all’Autorità Competente Locale (ASL, AUSL, ATS) il rilascio del riconoscimento previsto dalla pertinente normativa comunitaria, come di seguito elencata:
La normativa sopra richiamata prevede che l’Autorità Competente Locale, prima di rilasciare l’atto di riconoscimento definitivo, possa emettere un atto di riconoscimento condizionato.
In particolare, l’Autorità Competente Locale procede al riconoscimento dello stabilimento per le attività interessate soltanto se l’operatore ha dimostrato di soddisfare i pertinenti requisiti previsti dalla normativa.
L’Autorità competente locale può concedere un riconoscimento condizionato qualora lo stabilimento soddisfi tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfi gli altri requisiti operativi previsti della normativa. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti pertinenti, l’Autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. Il riconoscimento condizionato non eccede tuttavia complessivamente sei mesi.
Le disposizioni comunitarie richiamate sono state recepite nell’ordinamento regionale lombardo con appositi provvedimenti.
Allo stato attuale, nel flusso procedimentale previsto nelle specifiche tecniche di cui al D.p.r. n. 160/2010, non è configurata la fattispecie del riconoscimento condizionato in quanto è previsto unicamente il flusso relativo al rilascio del provvedimento finale. Il rilascio del riconoscimento condizionato, che consente all’operatore di operare, non si configura come chiusura del procedimento amministrativo di riconoscimento che si conclude con il rilascio del riconoscimento definitivo.
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